RICHIESTA DI RETTIFICA O ANNULLAMENTO ATTO

Il servizio consente la compilazione e l'invio della richiesta di rettifica o annullamento di un avviso di accertamento qualora l'atto sia stato emesso sulla base di dati errati.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Al contribuente che riceve un avviso di accertamento e che rileva dati errati in base alle informazioni in suo possesso.

Descrizione

Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento, nel caso riscontri inesattezze o errori, può chiedere il riesame in autotutela dell'atto amministrativo, al fine di ottenere un provvedimento di annullamento o di rettifica dell'atto, senza la necessità di ricorrere agli organi giurisdizionali.
Esempi di inesattezze sono:
- errori di persona
- errori logici o di calcolo
- doppia imposizione
- mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati
- mancata considerazione di aliquote agevolate, detrazioni ecc.
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, deve essere motivata e deve evidenziare l'errore commesso. É inoltre necessario, allegare la documentazione probatoria che non è in possesso dell'ente (ad esempio nel caso di versamento tramite F24 la quietanza di versamento rilasciata da Agenzia delle Entrate). La domanda non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione del ricorso e deve quindi essere tempestivamente presentata.

Come fare

La richiesta può essere trasmessa attraverso il servizio on line con accesso da questa pagina.
Solo alternativamente, qualora non sia possibile la compilazione online, è possibile scaricare e compilare il modello presente nella sezione 'Documenti' in fondo alla pagina e presentarlo con una delle seguenti modalità:
- tramite mail certificata (PEC) all'indirizzo dellUfficio Tributi, indicato nella sezione 'Contatti';
- inviando una raccomandata allindirizzo dell'Ufficio Tributi, indicato nella sezione 'Contatti';
- consegna all'Ufficio Tributi previa prenotazione dellappuntamento.

Per informazioni ed eventuale supporto vedere la sezione 'contatti'.

Cosa serve

L'accesso al servizio è consentito con le credenziali SPID per il cittadino (persona fisica) o con carta d'identità elettronica (CIE).

Nel compilare la richiesta occorre fornire:
- dati del contribuente;
- estremi degli avvisi o degli accertamenti di cui si chiede la rettifica/annullamento.
- Documentazione probatoria che non è in possesso dell'ente.

Cosa si ottiene

A seguito dell'invio della richiesta si ottiene la ricevuta della presentazione che sarà disponibile nell'area personale del cittadino nella sezione 'Pratiche'. Il cittadino potrà contemporaneamente essere avvisato tramite Email/Pec, secondo le 'Impostazioni' indicate nella propria area personale.
Sulla base dellistruttoria compiuta, il funzionario responsabile del tributo potrà richiedere ulteriore documentazione, accogliere o respingere la richiesta.
In caso di accoglimento, sarà avviato il procedimento di rettifica o di annullamento in autotutela dellavviso d'accertamento. Per casi particolarmente complessi potrà essere avviato il procedimento di sospensione cautelare dellaccertamento.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile

60 giorni

Scadenza procedimento

Quanto costa

L'istanza è gratuita.

Accedi al servizio

Uffici in cui il servizio è disponibile

Ufficio Tributi

Via Roma, 22, Corsico, MI,

Ulteriori informazioni

Tutela del cittadino
I principali istituti a tutela del cittadino sono:
- Ravvedimento operoso, con il quale chi ha omesso la presentazione della dichiarazione entro la scadenza fissata o non ha effettuato il pagamento, può sanare la propria posizione a condizione che l'ufficio non abbia ancora accertato la violazione (art. 13 d.lgs. 472/1997), attraverso la presentazione della dichiarazione e il pagamento dovuto oltre a sanzioni ed interessi;

- Autotutela, con cui il contribuente può richiedere all'Amministrazione la revisione o lannullamento di un atto infondato, illegittimo o viziato da errori (art. 21 nonies della L. n. 241/1990, s.m.i.);

- Ricorso alla Corte Tributaria di primo grado competente per il territorio entro 60 giorni dalla notifica, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 31.12.1992 n. 546 (o di secondo grado, o Corte di Cassazione), nel caso in cui il contribuente ritenga la pretesa tributaria illegittima o infondata. Possono essere impugnati: avviso daccertamento esecutivo; provvedimenti di diniego del rimborso, anche parziale; altri atti impugnabili per legge presso le Corti Tributarie, secondo modalità e procedure che vengono riportate sugli atti stessi.
Informativa relativa ai ricorsi

Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:
- avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni
- provvedimento di liquidazione del rimborso
- diniego di rimborso parziale o totale.

Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall'interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune unicamente via PEC all'indirizzo indicato nella sezione 'Contatti' con le modalità stabilite dallart.16 bis comma 3 del D.Lgs 31.12.1992 n. 546, ossia 'Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16'.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dallart. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

Unità organizzativa Responsabile

Ufficio Tributi

L'ufficio Tributi si trova al pian terreno del Municipio in Via Roma 22, è ricompreso nell'Area Finanziaria e ha la finalità di assicurare la corretta applicazione dei tributi comunali.

Codice dell'Ente erogatore (IPA)

C_D045
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Categoria del servizio:

Data Ultimo Aggiornamento: 17/12/25 10.50